Voto domiciliare

E' la possibilità di esprimere il voto, presso l'abitazione in cui dimora l'elettore affetto da gravi
infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, contenuta nel decreto-legge 3 gennaio 2006
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7
maggio 2009, n.46. La legge estende il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori
intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile

La legge ha modificato i termini per rivolgere al Sindaco del comune (nelle cui liste elettorali
l'elettore è iscritto) la dichiarazione, che deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e
il 20° giorno antecedente la data di votazione, inviando:

1. una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione
    in cui dimora, con indicazione esatta e completa dell'indirizzo e, possibilmente, un recapito
    telefonico (vedere modello scaricabile);

2. la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità;

3. la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi
   dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione;
   tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta
   formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle
   condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con
   prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero
   delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
   elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto
   "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori
nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui
è elettore. Si ricorda, inoltre, che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle
consultazioni referendarie nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio
nazionale.

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