DESCRIZIONE E ADEMPIMENTI

L'articolo 2 comma 2° del D.P.R. n. 160/2010 prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività economiche, i relativi elaborati tecnici e gli allegati, siano presentati esclusivamente in modalità telematica.

Il S.U.A.P. gestisce, a norma di legge, in forma esclusivamente telematica tutto il procedimento, interfacciandosi con le stesse modalità verso gli altri Uffici comunali e con gli Enti esterni rispettivamente competenti per l'istruttoria ed i controlli e/o la vigilanza; al contempo, trasmette via PEC all'utente le comunicazioni inerenti la pratica, secondo le modalità di procedimento automatizzato espressamente previste dal D.P.R. n. 160/2010 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005.

In via generale, è importante ricordare che il regime amministrativo connesso alla SCIA consente all'impresa l'avvio dell'attività nello stesso giorno della presentazione della segnalazione, a condizione però che la pratica risulti completa e correttamente inoltrata.

Dal 1° ottobre 2011 la forma di trasmissione telematica obbligatoria è stata estesa a tutti i procedimenti per le pratiche inerenti le attività di impresa ancora sottoposte al regime autorizzatorio, cioè assoggettate alla presentazione di un'istanza e all'attesa del rilascio di un provvedimento finale.

Si informa che, a partire dal 1 febbraio 2017  questo SUAP opererà esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it che consente la compilazione on line della pratica. Di seguito il link al portale:

https://www.impresainungiorno.gov.it

Pertanto, da tale data, non saranno più accettate le pratiche pervenute in formato cartaceo e/o mediante altri mezzi di trasmissione: posta/per fax/pec to pec/muta; non sarà altresì considerata valida la SCIA/ISTANZA che perverrà scansionata al sito www.impresainungiorno.gov.it.

Le istanze così prodotte saranno per legge irricevibili e non produrranno alcun effetto giuridico.

Si fa presente, inoltre, l'obbligo di allegare alla pratica telematica la ricevuta scansionata del versamento dei diritti di istruttoria spettanti agli Enti Terzi coinvolti nei procedimenti, i cui importi sono desumibili dai tariffari pubblicati sul sito .

E’ consigliabile la visione del Manuale Operativo "Funzioni di compilazione pratica", redatto da InfoCamere, contenente tutte le informazioni necessarie per la compilazione e l'inoltro delle pratiche.

Per l'invio telematico è necessario dotarsi di firma digitale e posta elettronica certificata. L'imprenditore potrà trasmettere la pratica telematicamente oltre che in maniera autonoma anche per il tramite di un intermediario (professionista, consulente, associazione) conferendo procura speciale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, concorrenza e consumatori, con la circolare prot. n. 152592 del 04.09.2014, stabilisce anche che le imprese possano scegliere se avvalersi delle agenzie per le imprese (previste dal D.P.R. n. 159 del 2010), Il DPR 159/2010 individua agenzie per le imprese accreditate a svolgere:
a) attività di attestazione con valore di autorizzazione (pratiche SCIA)
b) attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte delle Amministrazioni (pratiche relative a procedimenti ordinari)

Allo stato attuale, in Regione Lombardia, le agenzie per le imprese accreditate per le attività di tipo a) e quindi soltanto per quelle soggette a SCIA, sono le seguenti:

UNITER Srl - Confcommercio;

Agenzia per le Imprese - Confartigianato Srl;

Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti Srl (AGIPRO).

Tale tipologia di agenzia effettua il controllo preventivo sulla pratica al fine di garantire la completezza e la correttezza formale della stessa. La sua attività termina con il rilascio della dichiarazione di conformità/diniego che, insieme alla pratica SCIA, l’agenzia invia al SUAP. L’invio della dichiarazione di conformità al SUAP consente all’impresa di iniziare/variare/cessare la propria attività con titolo autorizzativo; il servizio è sottoposto alle condizioni contrattuali previste dalle singole agenzie per le imprese.

COS’E’ LA SCIA

La SCIA– Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, secondo i termini di leggeil possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Occorre compilare modelli distinti per ogni tipologia di attività economica da attivare/modificare/cessare.

A COMPLETAMENTO DELLA PRATICA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE ALLEGATI DOCUMENTI CERTIFICATIVI DI VOLTA IN VOLTA DA VERIFICARSI (ES. AGIBILITÀ LOCALI, PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO, AUTORIZZAZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, CERTIFICAZIONI PREVENZIONI INCENDI, ECC.) E IN CASO DI INIZIO NUOVA ATTIVITÀ, SUBINGRESSO, MODIFICA LOCALI/IMPIANTI E ASPETTI MERCEOLOGICI IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PREVISTI DA QUESTO SUAP E DAGLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO, SPECIFICANDO LA CAUSALE

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA

La SCIA  deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta  configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.

A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA :

·    commercio al dettaglio in sede fissa;

·    commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);

·    attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)

·    attività di agriturismo;

·    attività di deposito;

·    commercio all’ingrosso nel settore alimentare;

·    attività di trasporto di prodotti alimentari;

·    commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

·    commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;

·    stabilimenti industriali;

·    attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;

·    attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;

·    attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994.

·    vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;

·    apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.

·    somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;

·    somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza); 

·    somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;

·    somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; 

·   somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;

·    variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

·    sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

·    modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;

·    modifica dei locali o degli impianti;

·    modifica degli aspetti merceologici;

·    modifica del ciclo produttivo

download tabella procedimenti per inizio e modifica e cessazione attività

QUANDO NON SERVE PRESENTARE LA SCIA.

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

·   non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  ·    non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;

   ·   non producano rifiuti speciali pericolosi;

   ·   non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.


Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

·    industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd.  “NOE” - nulla osta esercizio;

·    attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;

·    attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);

·    deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in particolare l’art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, agenzia viaggi, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico.

Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (C.C.I.A.A.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune.

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